(massima n. 1)
Non č configurabile un litisconsorzio necessario fra i soci di una societą di fatto e la societą stessa, atteso il carattere solidale delle obbligazioni assunte da tali soggetti, e pertanto, qualora siano stati convenuti in giudizio, assieme alla societą, solo alcuni dei soci, non sussiste la necessitą di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri; questi ultimi, peraltro, non possono essere danneggiati dall'eventuale sentenza di condanna emessa nei confronti dei soci che hanno preso parte al giudizio, potendo, se a loro volta convenuti in altro giudizio dai creditori o dai suddetti soci in via di regresso, contrastare la domanda (art. 1306, comma 1, c.c.) dimostrando l'inesistenza della loro qualitą di soci, ovvero giovarsi della sentenza se favorevole nei loro confronti (art. 1306, comma 2, c.c.).