(massima n. 1)
La domanda diretta ad accertare l'avvenuta usucapione di un fondo comune richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata. Pertanto, nel caso di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado nei confronti di taluni soltanto di essi, il giudice d'appello deve disporre, a pena di nullitą, l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti dei litisconsorti pretermessi.