(massima n. 1)
L'art. 704 c.p.c., derogando alla generale regola della competenza funzionale del pretore in materia possessoria (artt. 8 e 703 c.p.c.), riserva al giudice del giudizio petitorio la competenza sulla domanda possessoria solo quando questa sia relativa a fatti successivamente commessi dalle parti del predetto giudizio e presuppone, pertanto, non solo la connessione oggettiva delle due cause e l'anterioritą del giudizio petitorio rispetto all'accadimento dei fatti dedotti come lesivi del possesso ma anche l'identitą soggettiva delle parti, la quale ricorre solo se tutte le parti del giudizio possessorio siano presenti in quello petitorio ed esclude, conseguentemente, la possibilitą di estendere al giudice del giudizio petitorio la competenza sulle domande possessorie proposte da una delle parti del giudizio petitorio contro i terzi estranei a tale giudizio.