(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, attesa la particolare rilevanza del dispositivo della sentenza come deliberato e letto in udienza, e del verbale della stessa udienza (che attesta la composizione del collegio sia al momento della discussione che a quello della deliberazione), l'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza di appello dei nominativi dei componenti del collegio non determina la nullitą della sentenza, costituendo un errore materiale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c.