(massima n. 1)
La domanda di risoluzione di diritto del contratto e di risarcimento del danno e quella di rescissione del contratto medesimo con incameramento della caparra hanno oggetto diverso, nonché differente causa petendi. Ne consegue che la seconda, formulata in appello in sostituzione della prima, proposta in primo grado, non costituisce modifica della iniziale pretesa, ma delinea una questione del tutto nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.