(massima n. 1)
La previsione dell'art. 221 c.p.c., relativa alla possibilitā che la querela di falso venga proposta dalla parte personalmente, con dichiarazione da essa sottoscritta, č da ritenere osservata allorché tale proposizione avvenga, con inequivoca manifestazione di volontā in tale senso, nel contesto del ricorso per cassazione, che rechi la personale sottoscrizione del ricorrente, oltre quella dei suoi difensori.