(massima n. 1)
La costituzione in giudizio di più parti, per mezzo di uno stesso procuratore cui sia stato conferito il mandato con unico atto da tutte sottoscritto è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia conflitto di interessi – che può essere non solo attuale, ma anche virtuale, nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino, in astratto suscettibili di contrapposizione – e non è di per sé preclusa dal disposto dell'art. 103 c.p.c., il quale contempla il simultaneus processus non solo nel caso di litisconsorzio facoltativo proprio (e cioè di connessione per il titolo o per l'oggetto), ma anche quando le varie cause abbiano in comune una o più questioni la cui soluzione sia necessaria per la decisione di tutte. (Nella specie, alla stregua dei principi di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, ricognitiva della legittimità della costituzione in giudizio con unico procuratore da parte di soggetti diversi, che lamentavano lesione della titolarità di rispettivi marchi per effetto di illegittimo uso da parte di un terzo di altro marchio, similare a ciascuno dei precedenti).