(massima n. 1)
Il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio, il quale č tenuto ad uniformarvisi indipendentemente dall'intervenuto mutamento di giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, non essendo tale ipotesi assimilabile a quella in cui la norma da applicare (dettata dalla S.C.) sia stata, nelle more, espunta dall'ordinamento con declaratoria di incostituzionalitā oppure modificata o sostituita da ius superveniens. (Principio affermato con riguardo a fattispecie in cui la sentenza di annullamento aveva escluso l'efficacia della sentenza della Corte cost. n. 370 del 1985 in ordine a rapporto previdenziale esaurito per decorso del termine previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 conv. in L. n. 83 del 1970).