(massima n. 1)
In caso di mandato alle liti da conferirsi a difensore italiano da parte di cliente straniero residente all'estero, con redazione incorporata all'atto defensionale necessario per la costituzione davanti al giudice italiano, č rituale ed efficace l'autentica della firma del mandante da parte dell'autoritā preposta, come il notaio, a tale funzione nel luogo di residenza di questi all'estero, potendo essa ritenersi equipollente a quella del difensore italiano, privo del potere di certificazione nel caso suddetto, con riguardo al quale, poi, ove il mandante abbia nazionalitā tedesca, soccorre, quanto alle esigenze di certezza, l'art. 1, n. 4 della Convenzione italo-tedesca 7 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 aprile 1973, n. 176, che consente, per tali autentiche, di prescindere dalla formalitā della legalizzazione, altrimenti necessaria.