(massima n. 1)
Nella disciplina di cui all'art. 6, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con L. 26 febbraio 1982, n. 54 (che riconosce ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e alle gestioni sostitutive, esclusive od esonerative della stessa la facoltà di optare per la continuazione del servizio per raggiungere l'anzianità contributiva massima) i requisiti sostanziali del mancato raggiungimento della massima anzianità contributiva e di non aver chiesto né ottenuto la pensione, sono entrambi previsti per il sorgere del diritto di opzione, ed integrano gli estremi del fatto costitutivo della domanda, la cui esistenza (da provarsi dal lavoratore) può essere oggetto di contestazione senza che le relative istanze processuali assumano carattere di eccezione in senso stretto, soggetta alla preclusione di cui all'art. 437 secondo comma c.p.c.