(massima n. 1)
Al telegramma non sottoscritto, quale è quello inviato per telefono, può essere riconosciuta l'efficacia probatoria della scrittura privata a norma dell'art. 2705 c.c., ove dal destinatario sia stata contestata la sua provenienza dalla apparente mittente, solo a condizione che quest'ultimo, cui incombe il relativo onere, dia la prova della provenienza dell'atto per esserne avvenuta per sua opera od iniziativa l'affidamento all'ufficio incaricato di trasmetterlo.