(massima n. 1)
Nell'ipotesi di domanda diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto ad una qualifica superiore, ex art. 2103 c.c., e di condanna generica del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, la successiva riduzione in appello di tale domanda originaria, limitata alla richiesta di una mera pronuncia dichiarativa del diritto, non costituisce domanda nuova, preclusa nel rito del lavoro dall'art. 437 secondo comma c.c., non comportando alcuna alterazione e dilatazione del tema dell'indagine.