(massima n. 1)
Nel giudizio promosso per il ripristino della pensione di invaliditā revocata dall'Inps non costituisce domanda nuova, preclusa in appello ai sensi dell'art. 437 secondo comma c.p.c., quella proposta dall'assicurato in via subordinata per ottenere il riconoscimento, per il periodo successivo al provvedimento di revoca e all'entrata in vigore della L. n. 222 del 1984, della pensione ordinaria di inabilitā prevista dall'art. 2 della stessa legge.