(massima n. 1)
Costituisce domanda nuova, preclusa in appello ai sensi dell'art. 437 secondo comma c.p.c., quella proposta dall'assicurato il quale dopo aver preteso in giudizio il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di invaliditā da epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 222 del 1984 chieda per la prima volta con l'atto di appello l'attribuzione, per il periodo successivo, della pensione di inabilitā prevista dall'art. 2 della legge citata, che postula, in relazione alla inabilitā totale dell'avente diritto, una situazione di fatto diversa dalla invaliditā.