(massima n. 1)
La proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, ivi compreso il litisconsorte che condivida la medesima posizione processuale e sostanziale dell'impugnante in via principale (e non sia conseguentemente destinatario di alcuna pretesa di quest'ultimo), l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto d'impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale (art. 333 c.p.c.) e, quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione (artt. 370 e 371 c.p.c.). Tale principio non trova limitazioni o deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo, che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi.