(massima n. 1)
La parte che ha richiesto il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 46 della L. 3 maggio 1982, n. 203 può parteciparvi anche per mezzo di un procuratore legale incaricato verbalmente (salva restando la facoltà dell'altra parte di richiedere a questo di giustificare i suoi poteri, ai sensi dell'art. 1393 c.c.) perché, vertendosi in tema di tentativo di conciliazione amministrativo e non giudiziale, non è applicabile la norma dettata dall'art. 420 c.p.c. per le conciliazioni in materia di lavoro, che richiede una procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.