(massima n. 1)
Con l'ingiunzione di pagamento — dovendo questa avere ad oggetto, ai sensi dell'art. 633, primo comma, c.p.c., esclusivamente una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata — il creditore non può domandare (in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi) il risarcimento, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., del maggior danno derivatogli dal ritardo nell'adempimento, ma può formulare tale richiesta (che integra una emendatio libelli) nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione.