(massima n. 1)
La dichiarazione con la quale taluna delle parti, in relazione a trattative intercorse con i contraddittori e agli accordi raggiunti con gli stessi in corso di lite, assuma l'impegno di «abbandonare la causa», in mancanza di un formale atto di rinuncia agli atti, e nel persistente dissenso circa la rilevanza e la valenza delle intese concluse, non è suscettibile né di integrare il presupposto di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, non comportando il venir meno della necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, né può assumere il significato di una valida, incondizionata rinuncia agli atti o all'azione, quando la sua operatività sia stata subordinata all'attuazione, in fatto non realizzata, di un più complesso regolamento negoziale dei rapporti in contestazione.