(massima n. 1)
Nel giudizio di appello per le controversie di lavoro – nel quale non esiste un giudice istruttore ma soltanto un giudice relatore, designato ai sensi dell'art. 434, primo comma, c.p.c., il quale provvede con l'intero collegio ad eventuali atti istruttori – non è configurabile nullità della sentenza né per la mancanza del decreto di sostituzione (ex art. 174, secondo comma, c.p.c.) del giudice relatore designato né per il fatto che la causa sia stata decisa da un collegio parzialmente diverso da quello che in precedenza abbia disposto ed assunto nuovi mezzi di prova.