(massima n. 1)
Al procedimento instaurato con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in relazione a controversia di lavoro, č applicabile la deroga alla sospensione dei termini del cosiddetto periodo feriale, prevista per le controversie di lavoro dall'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, stante il carattere incidentale del procedimento di regolamento rispetto a quello di merito in cui s'innesta e del quale condivide la natura, e le esigenze di celeritā, al cui soddisfacimento quella deroga č predisposta.