(massima n. 1)
L'art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742, modificando la precedente disciplina di cui all'art. 1 L. 14 luglio 1965, n. 818, ha stabilito la sospensione durante il periodo feriale di tutti indistintamente i termini processuali, che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione anche quando detto periodo risulta interamente nel loro corso.