(massima n. 1)
La prova liberatoria che il vettore ai sensi dell'art. 1681 c.c., ha l'onere di fornire per sottrarsi alla responsabilitą per i danni alla persona subiti dal trasportato non si esaurisce nella dimostrazione della generica assenza di colpa del conducente del veicolo, ma deve comprendere la prova della osservanza di ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in cui il trasporto si č svolto e tenendo, pertanto, conto della precaria stabilitą in cui i passeggeri possono eventualmente trovarsi per i pił svariati motivi in alcune fasi del trasporto, come durante le operazioni di annullamento (cosiddetta obliterazione) dei biglietti, che normalmente si svolgono dopo ogni fermata.