(massima n. 1)
Nel giudizio di appello la parte può chiedere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado ma non anche il risarcimento del danno conseguente alla svalutazione monetaria delle somme da restituire, per il cui accertamento, trattandosi di domanda autonoma, è necessario il doppio grado di giurisdizione.