(massima n. 1)
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 1991 (dichiarativa della parziale illegittimitą costituzionale dell'art. 442 c.p.c.) i titolari di crediti previdenziali di qualsiasi tipo (senza possibilitą di distinguere fra crediti previdenziali aventi funzione sostitutiva della retribuzione ed altri crediti previdenziali, come quello relativo all'indennitą premio di servizio) hanno diritto ad interessi e rivalutazione monetaria, non essendo di ostacolo al cumulo la protrazione della mora nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 412 del 1991 (art. 16, sesto comma).