(massima n. 1)
La proposizione dell'impugnazione nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. si perfeziona stante la sua natura ricettizia solo nel momento in cui l'atto medesimo č portato a conoscenza dell'altra parte nella forma legale della notificazione effettuata nei modi previsti dal codice di rito, e non invece nel momento in cui l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario.