(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, che per le cause considerate urgenti, tra cui quelle di lavoro, sancisce la non operatività della sospensione nel periodo feriale, manifestamente non contrasta né con l'art. 3 Cost., atteso che tutti i cittadini versanti nella situazione processuale contemplata nella norma si trovano sullo stesso piano rispetto agli esercitabili diritti, né con l'art. 24 Cost., poiché il più rapido svolgimento del procedimento, in relazione alla natura dello stesso, come anche l'eventuale scelta temporanea o definitiva, di un difensore diverso da quegli che voglia usufruire del periodo feriale, non implica violazione dei diritti della difesa.