(massima n. 1)
La procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado «per il presente giudizio» (o processo, causa, lite ecc.), senza alcuna limitativa indicazione, esprime la volontą della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il detto grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma c.p.c. Peraltro, la presenza di eventuali indicazioni limitative, interpretabili in senso opposto a quello desumibile da una delle suddette locuzioni usate per il rilascio, costituisce oggetto di apprezzamento riservato al giudice del gravame e non censurabile in sede di legittimitą se correttamente e congruamente motivato. (Nella specie, formulando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di appello avevano escluso l'ultrattivitą del mandato conferito in primo grado con la suddetta formula generica, interpretando come volontą delle parti di limitare il conferimento al solo giudizio pretorile la circostanza dell'espressa menzione della qualitą di praticante-procuratore, propria del professionista officiato dell'incarico che aveva conseguito l'iscrizione nell'albo dei procuratori solo dopo la conclusione del detto giudizio).