(massima n. 1)
In sede civile l'autoritā del giudicato penale č limitata alla sussistenza dei fatti materiali intesi nella loro realtā fenomenica ed oggettiva, ma non preclude una diversa valutazione dei fatti emersi dal procedimento stesso ai fini propri del giudizio civile, ogni qualvolta sia diverso il fondamento della responsabilitā civile da quello della responsabilitā penale. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito ha attribuito decisiva rilevanza, ai fini della valutazione della legittimitā del licenziamento del dipendente cui era stata addebitata l'aggressione di un dirigente, all'assoluzione del lavoratore dai reati ascrittigli di ingiuria, minacce e lesioni; la Suprema Corte ha cassato tale pronuncia in relazione all'omessa autonoma valutazione dei fatti sotto il diverso profilo giuridico dell'insubordinazione rilevante come infrazione disciplinare).