(massima n. 1)
L'affermazione dell'infondatezza della domanda, svolta ad abundantiam nella motivazione della sentenza di primo grado dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice adito, non costituisce – in quanto non tradotta nel dispositivo ed effettuata, comunque, nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale – decisione sul merito preclusiva della proponibilità del regolamento di giurisdizione.