(massima n. 1)
L'affermazione dell'infondatezza della domanda, svolta ad abundantiam nella motivazione della sentenza di primo grado dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice adito, non costituisce in quanto non tradotta nel dispositivo ed effettuata, comunque, nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale decisione sul merito preclusiva della proponibilitą del regolamento di giurisdizione.