(massima n. 1)
La rinuncia all'azione, che č efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, č ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile, incluse quelle che coinvolgano interessi generali e richiedano la partecipazione del pubblico ministero, e, pertanto, anche nel giudizio d'impugnazione per difetto di veridicitā del riconoscimento della filiazione naturale.