(massima n. 1)
L'art. 91 c.p.c. non richiede, ai fini della statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito ma soltanto una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice adito, con la conseguenza che detta statuizione deve essere pronunciata anche dal giudice di appello che si spogli della causa rimettendola al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.