(massima n. 1)
La proposizione di ricorso per cassazione contro uno (o alcuni) soltanto dei più capi in cui si articola la sentenza non implica consumazione del diritto di impugnazione — per acquiescenza — rispetto ai capi non impugnati allorché essi non determinino un interesse attuale all'esercizio di tale diritto, per essere, relativamente ai medesimi, il ricorrente parzialmente vittorioso. Ne consegue che quest'ultimo, ove uno dei detti capi venga investito dal ricorso di altra parte, è legittimato alla proposizione del ricorso incidentale avverso il medesimo capo — originariamente non impugnato — in quanto l'interesse all'impugnazione può per tale ragione sopravvenire.