(massima n. 1)
Il provvedimento d'improcedibilità dell'appello adottato dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., per la mancata comparizione dell'appellante alla «nuova udienza» fissata ai sensi della stessa norma, non può essere rimosso, una volta che sia stato sottoscritto il verbale di causa, per il fatto che l'appellante sia comparso dopo la formale conclusione dell'udienza.