(massima n. 1)
L'erronea indicazione dell'ufficiale giudiziario notificante quale addetto all'ufficio unico notifiche della Corte di cassazione non determina nullitą della notificazione, ove sia rimasta improduttiva di conseguenze giuridiche, per essere stata la notificazione stessa richiesta all'ufficiale giudiziario competente e da questi eseguita.