(massima n. 1)
Anche nell'ipotesi di cassazione con rinvio, derivando la statuizione definitiva di merito dall'esito del giudizio conseguente alla cassazione, il governo delle spese dell'intero giudizio va determinato esclusivamente secondo il criterio della soccombenza, con riferimento unitario all'esito finale della causa e non già frazionatamente secondo l'esito delle sue varie fasi; con la conseguenza, in particolare, che la parte risultata vittoriosa all'esito del giudizio di merito non può essere condannata alle spese della fase di cassazione nella quale fu soccombente, essendo in contrario irrilevante che una tale condanna sarebbe stata pronunciata dalla Corte di cassazione ove questa non avesse rimesso al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.