(massima n. 1)
L'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, il quale indica le cause civili che vanno trattate anche durante il periodo feriale e che l'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 sottrae alla sospensione dei termini processuali durante il periodo anzidetto, in quanto norma di eccezione č di stretta interpretazione e non puņ trovare applicazione oltre i casi espressamente considerati (preleggi, art. 14). Pertanto sono soggette alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale le cause aventi ad oggetto il contratto cosiddetto di vitalizio alimentare, non potendo tali controversie farsi rientrare fra quelle relative ad «alimenti», indicate nel menzionato art. 92 R.D. n. 12 del 1941, che vanno individuate nelle cause aventi ad oggetto l'obbligo legale di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433, 448 c.c., con esclusione di quelle concernenti l'obbligazione di contenuto alimentare derivante da altro titolo (negozio giuridico inter vivos o mortis causa; obbligo risarcitorio).