(massima n. 1)
L'onere della notificazione dell'atto di gravame personalmente agli eredi della parte contumace in primo grado e successivamente deceduta (art. 330 ultimo comma c.p.c.) resta insensibile alla eventuale difficoltà dell'appellante di identificare detti eredi ed il relativo recapito, trattandosi di circostanze riverberantesi in pregiudizio dell'istante, e comunque non idonea ad introdurre deroghe al principio del contraddittorio, né può trovare equipollente nella citazione in secondo grado dell'acquirente a titolo particolare del diritto controverso, non ostando la successione a titolo particolare al subingresso degli eredi nel processo, quali parti anche in senso sostanziale (fino a che non si formi l'accordo estromissorio contemplato dal terzo comma dell'art. 111 c.p.c.).