(massima n. 1)
Non determina l'inammissibilitą del ricorso per cassazione l'omessa indicazione nella relata di notifica della parte ad istanza della quale l'ufficiale giudiziario abbia eseguito la notificazione ex art. 137 c.p.c., se il nominativo del difensore si ricavi inequivocabilmente dall'intestazione dell'atto da notificare nonché dalla firma apposta in calce alla procura, trattandosi di una mera omissione materiale che non determina nullitą di sorta, sussistendo nel complesso dell'atto notificato elementi univoci, idonei ad identificare la parte ed il suo difensore, nel cui interesse e ad istanza del quale la notifica č stata eseguita.