(massima n. 1)
Con riguardo a procura alla lite rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte di autoritą consolare italiana, di cui all'art. 15 della L. 4 gennaio 1958, n. 15, non č richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge del 20 dicembre 1966, n. 1253, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione.