(massima n. 1)
In presenza di irregolare funzionamento di uffici giudiziari, dovuto a sciopero del personale ad essi addetto, come la ricognizione dell'impedimento, con apposito decreto ministeriale, secondo le modalità del D.L.G. 9 aprile 1948, n. 437, preclude l'accertamento in concreto della possibilità per la parte – che abbia inteso gravarsi della disposta proroga, nella specifica controversia – di osservare il termine di cui trattasi, così, ove sia mancato tale decreto, l'allegazione dello sciopero non è circostanza sufficiente a determinare una proroga del termine perentorio venuto a scadenza nel periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, neanche in applicazione analogica del disposto dell'art. 155, ultimo comma, c.p.c.