(massima n. 1)
La disciplina sulla responsabilitą delle parti per le spese e i danni processuali, dettata dagli artt. 91 e ss. c.p.c., opera anche con riferimento alla fase di deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilitą della domanda di risarcimento del danno contro lo Stato prevista dall'art. 5 della L. 13 aprile 1988, n. 117, quando si sia conclusa con declaratoria di inammissibilitą, cioč con provvedimento definitivo, eliminando il procedimento davanti al giudice adito, e decisorio, in quanto idoneo ad incidere sul diritto al risarcimento, escludendone l'operativitą.