(massima n. 1)
In tema di limitazioni alla prova testimoniale poste dall'art. 2721 c.c., ove il giudice ritenga di non poter far uso dei margini di discrezionalitą consentiti dal capoverso dell'art. 2721 c.c., il divieto del mezzo testimoniale, concerne anche la individuazione di una delle parti del contratto, ancorché questa sia stata indicata con un nome di fantasia.