(massima n. 1)
Il coniuge dell'acquirente di un immobile, che sia rimasta estranea alla stipulazione dell'atto di compravendita, non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal venditore per l'accertamento della simulazione del contratto, perché l'inclusione del bene nella comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c. costituisce un effetto ope legis dell'efficacia e validità del titolo di acquisto.