(massima n. 1)
L'art. 330 c.p.c., nel prevedere che l'impugnazione, nel caso in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in sede di notificazione della sentenza, deve essere notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo; ne consegue l'inesistenza della notificazione eseguita ad un legale ed in luogo che non hanno alcun riferimento con il procuratore domiciliatario della parte, senza che possa assumere rilievo l'esistenza di mera pregressa collaborazione tra il legale che ha ricevuto l'atto ed il procuratore al quale l'atto avrebbe dovuto essere diretto perché tale generica evenienza (nella specie desunta, nella fase di merito, dalla richiesta di notifica della sentenza impugnata e da erronee indicazioni della intestazione di questa sentenza) può solo legittimare il primo a ricevere l'atto quale collega, e nello studio, del secondo, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e non quale destinatario di tale atto, ai sensi del citato art. 330 c.p.c.