(massima n. 1)
La sanatoria della nullità della notificazione eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, non può ritenersi realizzata per il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c. da vicende estranee al processo, non equiparabili alla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, quali la consegna dell'atto da notificare a persona convivente con il destinatario medesimo. (Nella specie, partecipazione alle operazioni del consulente tecnico di ufficio da parte di altro soggetto del rapporto processuale).