(massima n. 2)
Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale devono essere redatti per iscritto a pena di nullitā solo se relativi a rapporti giuridici per i quali la forma scritta č richiesta ad substantiam, mentre, se relativi ad altri rapporti, necessitano soltanto di prova per iscritto, secondo le regole di cui all'art. 1967 c.c., escludendosi, peraltro, che la detta clausola rientri fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., non avendo contenuto derogativo della competenza del giudice ordinario, a differenza di quella per arbitrato rituale, anche nel caso in cui la disciplina del procedimento arbitrale sia stabilita con rinvio ad un regolamento non contenuto nel contratto, ma approntato da terzi e da intendere recepito nel contratto stesso in forza di tale rinvio, con conseguente onere di entrambe le parti di informarsene e di acquisirne conoscenza, equivalendo siffatta recezione alla materiale trascrizione nel documento e ad essa estendendosi la sottoscrizione dei contraenti.