(massima n. 1)
La parte concretamente vittoriosa nel giudizio di appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere domande o eccezioni non accolte dal giudice del merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate col ricorso principale, poiché, in difetto di una norma che, per il giudizio di legittimitą, fissi una regola analoga a quella di cui all'art. 346 c.p.c., l'accoglimento di quest'ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilitą di riproposizione nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni.