(massima n. 1)
L'omesso o tardivo deposito del ricorso per Cassazione a norma dell'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilitą dello stesso, la cui declaratoria deve essere effettuata con prioritą anche con riguardo al rilievo dell'inammissibilitą del ricorso per inosservanza del termine ex artt. 325, 326 c.p.c., non consentendo l'improcedibilitą alcun ulteriore esame del ricorso stesso.