(massima n. 1)
Nell'ambito delle controversie previdenziali di cui all'art. 442 c.p.c. rientrano anche le ipotesi nelle quali non si discuta propriamente di obblighi contributivi ma di obblighi intercorrenti fra enti previdenziali e datori di lavoro in base a norme aventi rilevanza previdenziale o assistenziale e, pertanto, anche la controversia attinente all'obbligo del consorzio di bonifica datore di lavoro di rimborsare l'Inps, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 824 del 1971, del maggior onere pensionistico derivato dall'applicazione dei benefici «combattentistici» (L. n. 336 del 1970) sulla pensione dell'assicurazione generale corrisposta ad un dipendente del predetto consorzio, con l'ulteriore conseguenza che la competenza territoriale in ordine alla controversia predetta spetta, ai sensi del terzo comma dell'art. 444 c.p.c., al pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Inps legittimato a ricevere l'adempimento dell'obbligo dei contributi previdenziali, restando irrilevante la circostanza dell'erogazione dei predetti benefici da parte di un diverso ufficio dello stesso istituto.