(massima n. 1)
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — le controversie concernenti la quale sono devolute, ai sensi dell'art. 442, primo comma, c.p.c., alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro — richiede la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti, rispettivamente, dall'art. 1 e dagli artt. 4 e 9 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e, in particolare, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, salve le ipotesi (elencate dallo stesso art. 9) di equiparazione a quest'ultimo di situazioni giuridiche diverse, come quella delle società cooperative di lavoro, sempreché la prestazione lavorativa sia svolta in funzionale dipendenza a servizio dell'impresa sociale. Pertanto, le controversie che hanno ad oggetto l'azione di responsabilità civile promossa dall'infortunato, lavoratore autonomo o appaltatore, nei confronti del committente o dell'appaltante, per violazione del generico dovere del neminem laedere o di specifiche normative di sicurezza, dettate per la protezione e l'incolumità della persona fisica, non hanno, per mancanza dei presupposti suddetti, natura previdenziale e quindi esulano dalla competenza per materia del pretore del lavoro, restando devolute — in quanto controversie ordinarie — alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore.